RegolamentoCapo I

Art. 17

In vigore dal 2 mar 1926
Contro la deliberazione della Commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.
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