RegolamentoCapo III

Art. 333

In vigore dal 10 dic 1994
1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime. 2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno. 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 5. I rendiconti vengono corredati: a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo ed all' della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-333

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Art. 333 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo