RegolamentoCapo III

Art. 328

In vigore dal 3 giu 1924
Le somme prelevate sopra un'apertura di credito che, prima della chiusura dell'esercizio, fossero riversate dal funzionario delegato o per conto del medesimo allo stabilimento presso cui il credito è aperto, sono riportate in aumento del credito residuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-328

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 328 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo