RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 323

In vigore dal 15 lug 1925
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla Direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole - nei limiti da concordarsi secondo le esigenze del servizio con la Direzione generale predetta - vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione. Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-323

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Art. 323 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo