RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 321

In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'articolo precedente: dai procuratori del registro; dai conservatori delle ipoteche; dai contabili doganali; dai contabili carcerari; dagli uffici e ricevitorie postali. Il ministro delle finanze può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-321

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 321 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo