Regolamento›Capo Capo. II.
Art. 316
In vigore dal 3 giu 1924
Nessun assegno può essere consegnato all'intestatario dagli uffici amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre a tutte le indicazioni riportate nello assegno, anche quelle relative: all'ammontare lordo dell'assegno; alle ritenute effettuate su tale ammontare; ed alla causale del pagamento.
Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla presenza del capo dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato, dallo intestatario dell'assegno o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per suo conto.
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce, fatto alla presenza del capo dell'ufficio o del suo delegato e di due testimoni dai medesimi riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi.
La dichiarazione di ricevuta, così firmata, estingue il debito dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti dalla emissione dell'assegno.
Storico versioni
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