RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 311

In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche della Corte dei conti, non possono essere annullati, senza il concorso dell'ufficio emittente, e degli uffici che li hanno visitati. Ogni variazione dell'assegno è vietata, tranne che per la indicazione dello stabilimento bancario che deve farne il pagamento e tale variazione può essere fatta soltanto dall'ufficio amministrativo emittente, munendo la variazione stessa di una legittimazione di conferma firmata dal capo dell'ufficio, che deve dare immediata notizia del cambiamento ai due stabilimenti bancari interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-311

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