RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 312

In vigore dal 15 lug 1925
Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario. La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di ricevuta di che al successivo predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal successivo .

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-312

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Art. 312 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo