RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 308

In vigore dal 15 lug 1925
La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell' del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contro matrici, che trattiene a corredo dei propri atti.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-308

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Art. 308 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo