RegolamentoSez. II

Art. 291

In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto. A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi. La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari. I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-291

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Art. 291 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo