RegolamentoSez. II

Art. 295

In vigore dal 3 giu 1924
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell' della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-295

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Art. 295 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo