RegolamentoSez. II

Art. 298

In vigore dal 3 giu 1924
La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina. La qualità di eredi testamentari si prova: 1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà; 2° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento; 3° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile semprechè non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento. La qualità di eredi intestati si prova: 1° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione; 2° col certificato di morte, come sopra. L'amministrazione può, in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.
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Art. 298 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo