RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 303

In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono compilati su appositi modelli, stampati su carta filigranata e sono esenti da tassa di bollo. Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed il tallone. Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo. L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni: ministero ed ufficio emittente; esercizio al quale si riferisce la spesa; numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa; specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui; somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri; stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento (trattario); indicazione del prenditore; data dell'emissione. La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione della somma lorda e delle ritenute (tassa di quietanza compresa) e della precisa causale del pagamento. L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza: «Il presente assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel quale l'assegno è pagabile» nonché la formula per la girata in pieno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-303

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 303 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo