Regolamento›Capo Capo. II.
Art. 303
467 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono compilati su appositi modelli, stampati su carta filigranata e sono esenti da tassa di bollo.
Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed il tallone.
Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo.
L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni:
ministero ed ufficio emittente;
esercizio al quale si riferisce la spesa;
numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa;
specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui;
somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri;
stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento (trattario);
indicazione del prenditore;
data dell'emissione.
La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione della somma lorda e delle ritenute (tassa di quietanza compresa) e della precisa causale del pagamento.
L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza: «Il presente assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel quale l'assegno è pagabile» nonché la formula per la girata in pieno.
Storico versioni
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