Regolamento›Sez. II
Art. 299
In vigore dal 20 ago 1949
Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire mille, basta che producano l'atto di notorietà, e quello di morte.
Se la somma non eccede lire cinquecento, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo.
Quando la somma non ecceda le lire duecento la qualità di erede può essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco.
Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la riscossione delle rate di stipendio, ed altri assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827".
- Il Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dalla L. 6 luglio 1949, n. 466, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 4) che "I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-299