RegolamentoSez. II

Art. 302

In vigore dal 3 giu 1924
Quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti titoli di spesa parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-302

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Art. 302 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo