RegolamentoSez. II

Art. 293

In vigore dal 3 giu 1924
Quando un titolo di spesa sia intestato ad un pubblico ufficiale, non per credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso, nel titolo medesimo, il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la qualità ufficiale.
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Art. 293 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo