RegolamentoSez. II

Art. 288

In vigore dal 3 giu 1924
In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da pagare o da rimborsare, trasmettono alla rispettiva ragioneria con apposito elenco descrittivo il titolo di spesa unendovi a corredo i necessari documenti.
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Art. 288 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo