RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 313

In vigore dal 15 lug 1925
Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, la Corte dei conti provvede: alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad effettuarne la consegna; alla contemporanea comunicazione all'intestatario della avvenuta spedizione. Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante elenco, che viene corredato del tallone dell'assegno. Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo , compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal successivo . Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette dichiarazioni. Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni, come delle ricevute, sono determinate dal Ministro per le finanze, d'accordo con l'Amministrazione delle poste.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-313

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Art. 313 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo