RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 309

In vigore dal 3 giu 1924
Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in merito a spese delle qualsiasi disposto il pagamento mediante assegno, questo deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente allegandolo al rilievo. A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero è, a cura dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-309

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Art. 309 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo