Regolamento›Capo Capo. II.
Art. 315
In vigore dal 15 lug 1925
Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da consegnarsi direttamente a norma del precedente e quelli spediti dalla Corte dei conti, à sensi degli .
Ciascun elenco viene compilato in tre originali dei quali, due vengono, insieme ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno per ricevuta, e il terzo alla Delegazione del tesoro della Provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.
L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al creditore indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegua o della ricevuta di ritorno.
Alla scadenza del termine di cui all' della legge, l'ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo.
Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo; il secondo esemplare è inviato alla Delegazione del tesoro perché esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi.
Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla Direzione generale del tesoro, agli effetti dell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-315