Regolamento›Capo Capo. II.
Art. 321
485 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'articolo precedente:
dai procuratori del registro;
dai conservatori delle ipoteche;
dai contabili doganali;
dai contabili carcerari;
dagli uffici e ricevitorie postali.
Il ministro delle finanze può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-321