Art. 321
RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 321

485 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'articolo precedente: dai procuratori del registro; dai conservatori delle ipoteche; dai contabili doganali; dai contabili carcerari; dagli uffici e ricevitorie postali. Il ministro delle finanze può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-321