RegolamentoCapo III

Art. 331

In vigore dal 3 giu 1924
Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'apertura di credito fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore, mediante apposito verbale: a) gli assegni già emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora presso il funzionario cessante, con i relativi documenti; b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo; c) gli assegni in bianco od annullati; d) un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui al successivo debitamente chiuso alla data della consegna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-331

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Art. 331 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo