RegolamentoCapo III

Art. 335

In vigore dal 3 giu 1924
Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'. Con speciale contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresì delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all' esercizio medesimo, ai sensi del successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-335

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Art. 335 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo