RegolamentoCapo III

Art. 339

In vigore dal 3 giu 1924
I funzionari suddetti ordinano il pagamento delle spese mediante assegni tratti sullo stabilimento bancario presso il quale fu disposta l'apertura di credito a loro favore. Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato ed anche dal capo dell'ufficio contabile quando vi sia. Alla liquidazione delle spese ed alla emissione degli assegni sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni dell' del presente regolamento.
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Art. 339 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo