RegolamentoCapo III

Art. 343

In vigore dal 3 giu 1924
La consegna degli assegni ai prenditori viene eseguita dall'ufficiale delegato o direttamente, o a mezzo di uffici governativi aventi sede nella località dove il prenditore ha il proprio domicilio reale od eletto, ovvero a mezzo postale nei modi stabiliti all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-343

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 343 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo