Regolamento›Capo III
Art. 338
In vigore dal 3 giu 1924
I funzionari delegati, secondo le facoltà loro attribuite dai regolamenti o dalle speciali autorizzazioni della competente amministrazione, dispongono le spese nei limiti delle aperture di credito loro concesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-338