RegolamentoCapo III

Art. 346

In vigore dal 9 set 2016
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-346

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Art. 346 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo