RegolamentoCapo III

Art. 348

In vigore dal 3 giu 1924
Nei casi in cui il funzionario delegato non possa o non debba più, per qualsiasi motivo, emettere assegni su crediti aperti a di lui favore, le somme da lui prelevate e non erogate vengono versate nella sezione di tesoreria, analogamente al disposto dell', terzo comma, della legge.
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Art. 348 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo