RegolamentoCapo III

Art. 332

In vigore dal 3 giu 1924
La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi ordini di accreditamento, nonché le ragionerie centrali, tengono, in appositi registri, i conti di ogni funzionario delegato, partitamente per ciascun capitolo di bilancio e separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui. Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario. Nei suddetti conti è fatta menzione separata delle somme che il funzionario può prelevare con assegni a proprio favore e di quelle delle quali può disporre con assegni a favore dei creditori, nonché delle correlative emissioni di detti assegni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-332

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Art. 332 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo