RegolamentoCapo III

Art. 330

In vigore dal 6 ott 1976
Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati. La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario delegato. La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata. Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e annullati; alla Corte dei conti, il secondo alla amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria. Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o ridurne l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo ordine di accreditamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-330

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Art. 330 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo