RegolamentoCapo III

Art. 329

In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di cui agli articoli precedenti impegnano il bilancio per il loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva che per le somme effettivamente prelevate mediante assegni emessi nell'esercizio e consegnati entro il termine di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-329

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Art. 329 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo