Art. 329
RegolamentoCapo III

Art. 329

187 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di cui agli articoli precedenti impegnano il bilancio per il loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva che per le somme effettivamente prelevate mediante assegni emessi nell'esercizio e consegnati entro il termine di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-329