RegolamentoCapo XIV

Art. 495

In vigore dal 2 apr 1966
Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all' della legge, per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18 successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21 successivo, al funzionario delegato perché siano unite a giustificazione del proprio rendiconto. Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio favore sulla apertura di credito. La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi dai funzionari delegati mediante versamento in contanti. Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-495

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Art. 495 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo