RegolamentoCapo XV

Art. 500

In vigore dal 3 giu 1924
Per amministrazioni diverse ai fini di cui al secondo comma dell' della legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di ciascun ministero.
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Art. 500 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo