Regolamento›Capo XV
Art. 500
In vigore dal 3 giu 1924
Per amministrazioni diverse ai fini di cui al secondo comma dell' della legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di ciascun ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-500