RegolamentoCapo XV

Art. 503

In vigore dal 3 giu 1924
Qualora da legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme controverse nella cassa depositi e prestiti, o esso torni utile all'interesse dell'amministrazione, questa provvede, sentita l'avvocatura erariale.
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Art. 503 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo