Regolamento›Capo XIII
Art. 493
In vigore dal 3 giu 1924
Le norme del presente capo sono osservate anche per altri personali aventi ordinamenti analoghi a quelli considerati nei precedenti articoli, ove non sia diversamente provveduto con speciali disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-493