RegolamentoCapo XIII

Art. 488

In vigore dal 3 giu 1924
Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con la indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari. Copia di detto albo è trasmessa alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla Corte le successive variazioni che si verifichino nel predetto personale.
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Art. 488 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo