RegolamentoCapo XII

Art. 484

In vigore dal 12 giu 1988
L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilità. La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente . La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-484

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Art. 484 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo