RegolamentoCapo XIII

Art. 487

In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l', n. 5 della legge, per le paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente in servizio dello Stato, sono rilasciati per importi determinati in relazione alla forza numerica del personale in servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-487

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 487 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo