Art. 487
RegolamentoCapo XIII

Art. 487

569 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l', n. 5 della legge, per le paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente in servizio dello Stato, sono rilasciati per importi determinati in relazione alla forza numerica del personale in servizio.
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