Regolamento›Capo XII
Art. 482
In vigore dal 12 giu 1988
Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente.
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico.
Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente .
I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato diinviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-482