RegolamentoCapo XIII

Art. 490

In vigore dal 3 giu 1924
Il ministero della giustizia e i funzionari delegati al pagamento delle competenze agli agenti di custodia delle carceri tengono il ruolo nominativo dei detti agenti. Copia del ruolo è trasmessa dal ministero alla Corte dei conti, alla quale devono essere comunicate le successive variazioni. Quando un agente di custodia delle carceri passi da una circoscrizione ad un'altra, il funzionario delegato della prima invia a quello dell'altra la situazione del conto di paga dell'agente trasferito. Tale situazione viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-490

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