Capo VI
Art. 64
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti tecnici il preside, d'accordo coi professori delle materie, determina il numero e i giorni delle escursioni e delle esercitazioni pratiche da farsi dagli alunni fuori e dentro dell'istituto per gl'insegnamenti che le richieggano, nell'ambito dei programmi di esame stabiliti dal R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.
Sono a carico degli alunni le spese personali occorrenti a tale scopo, secondo le norme che sono stabilite dal preside d'accordo coi professori.
Tali norme possono essere dettate dal regolamento interno di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-64