Capo VI
Art. 61
In vigore dal 10 lug 1924
Il professore che desideri impartire, gratuitamente, nell'istituto, ai propri alunni, qualche lezione straordinaria o complementare, tenere o far tenere dagli alunni qualche lettura o conferenza o saggio, fuori dell'orario normale, deve chiedere il consenso del preside.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-61