Capo VI

Art. 62

In vigore dal 10 lug 1924
insegnamenti, facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11,12, 13, annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere impartiti, fuori dell'orario normale, agli alunni nell'istituto, col consenso del provveditore agli studi, purchè: a) le relative spese siano sopportate per intero da enti locali o da altri enti morali ed istituti o col concorso della cassa scolastica, senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni; b) le persone incaricate degl'insegnamenti diano prova di averne sicura conoscenza; c) nessun obbligò si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti. Gl'insegnamenti di cui al precedente comma seno sottoposti alla vigilanza del preside, al quale spetta di approvare il relativo programma ed orario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-62

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Art. 62 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo