Capo VI
Art. 67
In vigore dal 10 lug 1924
Le persone che siano provviste del legale titolo di studio possono essere ammesse a frequentare come tirocinanti i regi istituti d'istruzione media, secondo le prescrizioni che sono fissate dal preside, d'accordo col professore presso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-67