Capo VII
Art. 68
In vigore dal 10 lug 1924
Gli assistenti negl'istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono dal preside e dal professore alla cui cattedra sono addetti.
L'assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre è fatta dal collegio dei professori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-68