Capo VI
Art. 63
In vigore dal 10 lug 1924
Se in una scuola venga istituito, a sensi del precedente articolo, con carattere di stabilità, o con gli orari e programmi normali, un insegnamento facoltativo di altra lingua o letteratura straniera, può il provveditore agli studi consentire, su relazione favorevole del preside, che la frequenza di detto insegnamento sostituisca a tutti, gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola.
Qualora si tratti dell'insegnamento di una lingua o letteratura straniera per la quale non sia già stabilito il programma d'esame, questo verri determinato dal ministro con suo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-63