Capo VI

Art. 65

In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti magistrali il preside, d'accordo col provveditore agli studi, determina il numero massimo dei bambini da accogliere nel giardino d'infanzia. La determinazione delle rette mensili da imporsi ai bambini delle famiglie abbienti è fatta dal preside. Il preside disciplina e vigila, altresì, l'amministrazione dei fondi di cui al comma precedente e il loro impiego a vantaggio esclusivo del giardino d'infanzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-65

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Art. 65 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo